I dati dell’ultimo decennio ci dicono che stanno diventando sempre più frequenti i reclami e le segnalazioni al Garante per l’utilizzo sempre più crescente e non conforme alla legge di apparecchiature di videosorveglianza.
Proprio per la sua potenziale invasività, sia in ambito privato che pubblico, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato diversi provvedimenti volti a regolarizzarne l’utilizzo nel pieno rispetto della privacy e dei diritti fondamentali delle persone. Nella nostra attività di consulenza la domanda che maggiormente ci viene posta è: cosa devo fare se volessi installare un impianto di videosorveglianza?
L’installazione degli impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro necessita di particolare attenzione poiché impone la lettura congiunta, non solo della normativa europea e nazionale in tema di protezione dei dati, ma anche della Legge 300/1970, modificata poi dal D. Lgs. 151/2015 che ha riscritto in chiave moderna il vecchio art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. a
Prima della riforma voluta dal Jobs Act, al fine di salvaguardare e proteggere la dignità del lavoratore, l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori era vietato.
L’utilizzo di impianti di videosorveglianza che comportavano un controllo del lavoratore era consentito solo per comprovate esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro del datore di lavoro e solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (in mancanza di accordo era necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro).
Con l’evidente ed innegabile progresso tecnologico degli ultimi anni, a fronte del conseguente cambiamento delle esigenze organizzative e produttive delle imprese, la normativa è stata aggiornata attraverso l’introduzione di importanti modifiche rispetto alla possibilità del datore di lavoro di operare un controllo sull’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti.
Non solo è stato eliminato l’esplicito divieto di controllo a distanza del lavoratore ma sono state individuate, fermo restando le comprovate finalità di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale (il D. Lgs. 151/2015, accanto alle esigenze organizzative e produttive e alla sicurezza sul lavoro, introduce il nuovo presupposto della tutela del patrimonio aziendale che sembra aver comportato il superamento della giurisprudenza sui controlli difensivi), nuove modalità di impiego di nuovi sistemi di controllo incidentale quali per esempio le bodycam, la geolocalizzazione o gli impianti di ultima generazione come Verisure.
Ciò impone all’imprenditore che il controllo sull’operato del lavoratore che ne deriva, deve essere solo incidentale e non può assumere i connotati di un monitoraggio prolungato e costante a dispregio della libertà e dignità del controllato.
Il loro utilizzo deve essere legittimo, trasparente e necessario, per cui bisogna:
- concordare, prima dell’installazione dell’impianto, le modalità di utilizzo di tali apparecchiature con le rappresentanze sindacali interne. Se tale accordo non è realizzabile, il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (per le imprese con più unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro);
- informare adeguatamente gli interessati attraverso un’informativa;
- affiggere dei cartelli comprensibili, espliciti e ben visibili che informino della presenza dell’impianto di sicurezza;
- rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese o evitando, ove indispensabile, immagini dettagliate e ingrandite;
- determinare con precisione il periodo di conservazione delle immagini fino ad un massimo di 24/48, salvo rare eccezioni;
- predisporre la conservazione delle immagini su appositi e sicuri supporti di memoria;
- individuare i soggetti che possono utilizzare gli impianti e predisporre la loro nomina formale come responsabili esterni o autorizzati al trattamento dei dati;
- eseguire un’eventuale valutazione d’impatto in presenza di rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
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Dott.ssa Valentina Iacuitto
Data Protection Officer