l rischio vibrazioni, dovuto all’utilizzo di strumenti o macchinari specifici, è un fattore da non sottovalutare per il lavoratore, che può essere esposto a sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.
A livello normativo, tale rischio è trattato al Capo III del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (“Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni”) e, nello specifico, è l’articolo 202 a prevedere l’obbligo di valutazione del rischio vibrazioni.
L’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo durante l’attività lavorativa anche senza sfociare per forza in effetti patologici, quindi costituisce una fonte di rischio assolutamente da non trascurare.
Martelli pneumatici, trapani, seghe circolari, ma anche tagliaerba, carrelli elevatori, trattori e molti altri strumenti: la valutazione del rischio vibrazioni è obbligatoria per tutte le attività che impiegano particolari attrezzature o macchine, e va integrata al DVR.
Essa, inoltre, va aggiornata ogni 4 anni (o prima, in caso di modifiche sostanziali dell’organizzazione aziendale) e può essere effettuata con o senza misurazioni. Quest’ultimo caso, infatti, è possibile qualora i dati di esposizione siano reperibili dalle banche dati dell’ISPESL, delle regioni o direttamente dai costruttori. In caso contrario, i livelli di esposizione a vibrazioni andranno opportunamente misurati.
L’intensità delle vibrazioni si misura con la grandezza accelerazione [m/s2], e i lavoratori esposti a livelli superiori ai valori di azione (che vedremo nel prossimo paragrafo) andranno periodicamente sottoposti a sanitaria, in base a quanto stabilito dal medico competente.
Nella valutazione del rischio vibrazioni, la legge prevede che il datore di lavoro debba tenere conto dei seguenti fattori:
- livello, tipo e durata dell’esposizione, inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- valori limite di esposizione e valori d’azione;
- eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio (soprattutto donne in gravidanza e minori);
- eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori, risultanti da interazioni tra vibrazioni meccaniche, rumore e ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
- esistenza di attrezzature alternative per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni;
- prolungamento, oltre le ore lavorative, del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (nei locali di cui il datore di lavoro è responsabile);
- condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, l’elevata umidità, il bagnato o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese quelle reperibili nella letteratura scientifica (per quanto possibile).
Sulla base di quanto emerso nel DVR vibrazioni, se i valori d’azione vengono superati il datore di lavoro dovrà adottare adeguate misure per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori e i conseguenti rischi.
In questo caso, l’art. 203 stabilisce che il datore di lavoro debba considerare:
- altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, che tengano conto dei principi ergonomici e che, in base al lavoro da svolgere, producano il minor livello di vibrazioni possibile;
- fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni
- adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
- progettazione e organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
- adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni;
- limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
- organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
- fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.